30 Aprile 2026
Tra i temi più incompresi negli ultimi anni in materia di e-procurement pubblico vi è quello dell’obbligatorietà del MePA negli acquisti sotto soglia.
Con la deliberazione n. SCCLEG/7/2026, la Corte dei conti interviene su questo punto, fornendo un chiarimento che contribuisce a ridefinire il quadro interpretativo, in particolare nel rapporto tra normativa storica e nuovo sistema digitale delineato dal Codice dei contratti pubblici.
Indice
L’origine del dibattito risiede nell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, che ha introdotto l’obbligo di ricorso agli strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori.
In particolare, il secondo periodo della norma è stato spesso interpretato come un vincolo diretto all’utilizzo del MePA per gli acquisti sopra una determinata soglia.
Questa lettura si è consolidata in un contesto in cui il MePA rappresentava, di fatto, lo strumento principale - se non unico - per gli acquisti digitali della PA.
Il quadro normativo è però profondamente cambiato con il D.Lgs. 36/2023, che introduce un ecosistema basato su piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) certificate, caratterizzato da interoperabilità, tracciabilità e gestione integrale del ciclo di vita del contratto.
Nel parere SCCLEG/7/2026, la Corte dei conti affronta direttamente questo nodo, chiarendo che l’utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata AgID èpuò risultare coerente con gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 anche per gli acquisti tra 5.000 euro e la soglia europea.
Il punto centrale del ragionamento della Corte è che la norma del 2006 deve essere letta in modo sistematico ed evolutivo, alla luce del nuovo quadro normativo.
In questa prospettiva, l’obbligo non viene riferito a uno specifico strumento (come il MePA), ma alla necessità di utilizzare strumenti digitali conformi ai requisiti previsti dall’ordinamento vigente.
All’interno di questo sistema, le PAD certificate assumono un ruolo centrale.
La Corte riconosce infatti che tali piattaforme:
In questo senso, le PAD operano come infrastrutture pienamente idonee a supportare gli obblighi di digitalizzazione degli acquisti pubblici.
Il riferimento non è quindi allo strumento in sé, ma alla sua capacità di assicurare il rispetto dei principi e delle finalità della norma.
Dalla deliberazione emerge un principio di fondo particolarmente rilevante per le stazioni appaltanti: ciò che rileva è l’utilizzo di strumenti digitali conformi, non quindi l’adozione di una piattaforma specifica in via esclusiva.
Questo consente di superare alcune letture rigide sviluppatesi nel tempo, spesso legate a esigenze prudenziali più che a un preciso obbligo normativo.
La Corte, infatti, valorizza il ruolo e la responsabilità delle amministrazioni nella scelta dello strumento, purché tale scelta sia effettuata nel rispetto del quadro regolatorio.
Il chiarimento fornito deve essere letto tenendo conto del perimetro soggettivo e normativo di riferimento.
In particolare il chiarimento:
Restano inoltre fermi:
La scelta della piattaforma deve quindi essere sempre valutata nel contesto complessivo degli obblighi normativi applicabili.
La deliberazione della Corte dei conti non introduce un’alternativa “in contrapposizione” al MePA, ma chiarisce il quadro in cui si inseriscono oggi le piattaforme digitali.
Infatti, il parere chiarisce un aspetto operativo rilevante: l’utilizzo delle PAD certificate è coerente con gli obblighi di approvvigionamento digitale, laddove non espressamente previsto dalla norma. Si tratta di un chiarimento che può incidere sull’organizzazione dei processi interni e sulla gestione operativa degli acquisti: la scelta di una PAD coerente con il comportamento organizzativo dell’Ente può fare la differenza soprattutto in termini di semplificazione e integrazione delle attività.
Il tema non è scegliere tra MePA o altre soluzioni, ma individuare strumenti conformi, in grado di garantire il rispetto degli obblighi normativi, maggiore coerenza con l'organizzazione dell’Ente e migliorare il lavoro delle persone che si occupano di gestire gli acquisti.
In questo scenario, soluzioni come SmartPAD di ISWEB supportano gli Enti nella gestione digitale di appalti, affidamenti e pubblicazioni, all’interno di un quadro in cui certificazione, interoperabilità e tracciabilità assumono un ruolo centrale.
Il MePA è sempre obbligatorio per gli acquisti sotto soglia?
No, non sempre. La deliberazione SCCLEG/7/2026 della Corte dei conti chiarisce che l’obbligo va letto alla luce del nuovo sistema di digitalizzazione previsto dal Codice dei contratti pubblici. Il punto centrale non è necessariamente l’utilizzo del MePA, ma il ricorso a strumenti digitali conformi agli obblighi normativi vigenti.
Le PAD certificate possono essere un’alternativa al MePA?
Sì, in determinati casi le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate possono rappresentare una modalità coerente per gestire gli acquisti sotto soglia. La Corte dei conti evidenzia che una PAD certificata AgID può soddisfare gli obblighi di digitalizzazione, tracciabilità e gestione telematica delle procedure, quando non vi siano vincoli specifici che impongano l’uso di altri strumenti.
Cosa chiarisce la deliberazione SCCLEG/7/2026 della Corte dei conti?
La deliberazione chiarisce che l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 deve essere interpretato in modo sistematico ed evolutivo, tenendo conto del D.Lgs. 36/2023. In questa prospettiva, l’obbligo non riguarda necessariamente una piattaforma specifica, ma l’utilizzo di strumenti digitali idonei e conformi.
Cosa prevede l’art. 1, comma 450, della legge 296/2006?
La norma ha introdotto l’obbligo, per molte amministrazioni, di utilizzare strumenti telematici di acquisto messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori. Nel tempo, questa previsione è stata spesso letta come obbligo di ricorso al MePA. Il nuovo quadro normativo, però, valorizza anche le PAD certificate come strumenti digitali conformi.
Qual è il ruolo del D.Lgs. 36/2023?
Il D.Lgs. 36/2023 ha introdotto un sistema di procurement pubblico digitale basato su piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Queste piattaforme devono garantire interoperabilità, tracciabilità, trasparenza e gestione digitale del ciclo di vita del contratto.
Le PAD certificate sostituiscono il MePA?
Non in senso assoluto. La deliberazione non introduce una contrapposizione tra MePA e PAD certificate. Chiarisce piuttosto che, dove la normativa non imponga espressamente uno specifico strumento, una PAD certificata può essere utilizzata come strumento conforme per la gestione degli acquisti pubblici digitali.
Quali enti possono utilizzare una PAD certificata per gli acquisti sotto soglia?
Il chiarimento riguarda soprattutto enti locali e altri enti pubblici non soggetti a vincoli specifici sull’utilizzo di piattaforme centralizzate. Per amministrazioni statali, scuole, università o altri soggetti sottoposti a obblighi particolari, occorre verificare il quadro normativo applicabile.
Le amministrazioni statali devono comunque usare il MePA?
Per alcune amministrazioni possono permanere vincoli specifici relativi all’utilizzo di strumenti centralizzati. Per questo motivo, la possibilità di utilizzare una PAD certificata deve essere valutata caso per caso, in base alla natura dell’ente e agli obblighi normativi applicabili.
Qual è il principio più importante chiarito dalla Corte dei conti?
Il principio centrale è che conta la conformità dello strumento digitale, non il nome della piattaforma. L’ente deve utilizzare strumenti idonei a garantire tracciabilità, trasparenza, interoperabilità e rispetto delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.
Per quali importi può essere rilevante il chiarimento sulle PAD certificate?
Il chiarimento è particolarmente rilevante per gli acquisti sotto la soglia europea, ambito nel quale si è spesso discusso dell’obbligatorietà del MePA. Restano comunque fermi i limiti di importo, le soglie e le regole procedurali previste dal Codice.
Quali cautele deve adottare un ente nella scelta della piattaforma?
L’ente deve verificare che la piattaforma sia certificata, conforme, tracciabile e interoperabile. La scelta deve considerare anche l’organizzazione interna: flussi di lavoro, ruoli, controlli, pubblicazioni e integrazione con gli altri sistemi. Una PAD efficace deve quindi essere non solo conforme alla norma, ma anche coerente con il modo in cui l’ente gestisce operativamente gli acquisti.
Perché il tema è importante per gli uffici acquisti?
Perché gli acquisti sotto soglia rappresentano una parte significativa dell’attività quotidiana degli enti. Disporre di una piattaforma digitale conforme e integrata può semplificare la gestione operativa, ridurre attività ripetitive e migliorare il controllo delle procedure.
SmartPAD può supportare gli enti nella gestione degli acquisti sotto soglia?
Sì. SmartPAD di ISWEB supporta gli enti nella gestione digitale di appalti, affidamenti e pubblicazioni, in un contesto in cui certificazione, interoperabilità e tracciabilità sono elementi centrali per operare in modo conforme ed efficiente.
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